Lo scenario
La Legge 30 novembre 2017, n. 179 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) stabilisce infatti, all’articolo 2 (“Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato”), che i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 231/2001 prevedono:
a) Uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
b) Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.
Il servizio garantisce riservatezza, trasparenza e completa registrazione delle segnalazioni che possono arrivare dal mercato, dal personale o da qualunque soggetto coinvolto su possibili violazioni o comportamenti potenzialmente non corretti. Nel dettaglio, con il cliente si definisce un progetto e si documenta con procedure formali la gestione (completa) delle segnalazioni, in conformità agli standard internazionali ed alle guide applicabili (per esempio la ISO 10002 e UNI 10600 sulle segnalazioni ed i reclami). Il servizio viene erogato senza apportare modifiche tecnologiche.